Direttiva CEE del 1976 n. 77/91/CEE art. 33



1. Gli Stati membri possono non applicare l'articolo 32 alle riduzioni del capitale sottoscritto attuate allo scopo di compensare le perdite o di incorporare alcune somme in una riserva, purché, a seguito di tale operazione, l'importo di detta riserva non sia superiore al 10% del capitale sottoscritto ridotto. Questa riserva, tranne in caso di riduzione del capitale sottoscritto, non può essere distribuita agli azionisti; essa può essere utilizzata solo per compensare le perdite o per aumentare il capitale sottoscritto mediante incorporazione di riserve nella misura in cui gli Stati membri consentano tale operazione.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1 le legislazioni degli Stati membri prevedono almeno le misure necessarie ad assicurare che le somme provenienti dalla riduzione del capitale sottoscritto non possano essere utilizzate per effettuare versamenti o distribuzioni agli azionisti e nemmeno per la liberazione degli azionisti dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Direttiva CEE del 1976 n. 77/91/CEE art. 33"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti