Differenza tra contratto di mandato e figure affini



Il contratto di mandato presenta una cospicua analogia rispetto ad alcune figure in relazione alle quali ha luogo un fenomeno in qualche misura riconducibile, se non proprio alla sostituzione nell'attività giuridica altrui, per lo meno in un'operatività materiale eseguita nell'interesse altrui.

Viene anzitutto in considerazione la differenza con il contratto di lavoro subordinato (art.2094 cod.civ.). Il prestatore di lavoro è legato all'altra parte da un rapporto di subordinazione del tutto carente nel mandatonota1

Per quanto attiene al contratto d'opera (art. 2222 cod civ. ) la prestazione si sostanzia nell'esecuzione di un'opera che presenta caratteristiche squisitamente tecniche consistenti in prestazioni materiali o intellettuali (la redazione di un progetto di un impianto, l'elaborazione contabile, la consulenza giuridica, etc.) (Cass.Civ., Sez. II, 2965/1987 ). La difficoltà è quella di discernere, in alcuni casi, l'eventuale attività sostitutiva svolta per conto del soggetto che ha conferito l'incarico. Tipico è l'esempio della prestazione del procuratore e dell'avvocato, che si concreta anche nella condotta giuridicamente rilevante per conto del cliente. A questo proposito è possibile fare ricorso al criterio della prevalenzanota2 .

Per quanto attiene al contratto di agenzia (art.1742 cod.civ.) l'agente ha semplicemente la mansione di trovare i clienti, promuovendo il perfezionamento di contratti. Il mandatario deve invece stipularli direttamentenota3 . La differenza può non essere così netta nella pratica, ogniqualvolta l'agente ha i poteri per concludere direttamente i contratti per conto del preponente (cfr. l'art. 1752 cod.civ.). In questa ipotesi la differenza rispetto al mandato si sostanzia nella stabilità del rapporto che discende dal contratto di agenzia, ciò che invece non caratterizza il mandato.

Infine il mandato si differenzia da altre fattispecie in cui ha luogo un fenomeno di sostituzione nell'attività giuridica altrui, come ad esempio accade nell' ambasceria. Il nuncius, la cui condotta è direttamente produttiva di effetti nella sfera giuridica di colui che l'ha nominato,  è infatti messaggero dell'altrui volontà, mentre il mandatario interviene pur sempre operando una scelta in base alle proprie valutazioninota4 .

Note

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La differenza è dunque da rinvenirsi in questo aspetto e non in quello della natura dell'attività svolta (operazioni materiali nel lavoro subordinato, attività giuridica per il mandato). Da un lato infatti anche un lavoratore subordinato potrebbe essere abilitato a compiere operazioni di natura non prettamente materiale (quando non addirittura abilitato a spendere il nome dell'imprenditore, sia pure in forza del parallelo conferimento di poteri rappresentativi), dall'altro al mandatario potrebbe essere conferito un incarico consistente nella semplice esecuzione di atti materiali (analogamente Luminoso, Mandato, commissione, spedizione , in Trattato dir. civ. e comm., diretto da Cicu e Messineo, vol. XXXII, Milano, 1984, p.127).
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nota2

Occorrerà cioè verificare se nel contratto prevalga il compimento dell'attività in sostituzione del mandante (nel qual caso si avrà un mandato) o la funzione di messa a disposizione delle conoscenze tecniche da parte del mandatario (laddove si avrà un contratto di prestazione d'opera) (cfr. Dominedò, voce Mandato, in N.sso Dig.it., vol.XX, 1968, p.117).
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nota3

Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1991, p.527.
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nota4

Minervini, Il mandato, la commissione, la spedizione, in Trattato dir. civ. it., diretto da Vassalli, Torino, 1957, p.10.
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Bibliografia

  • DOMINEDO', Mandato, N.mo Dig. It.
  • LUMINOSO, Mandato, commissione, spedizione, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, vol. XIII, 1984
  • MINERVINI, Il mandato, la commissione, la spedizione, Torino, Tratt.dir.civ.Vassalli, VIII, 1957
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968

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