Decreto Presidente Repubblica del 2010 numero 178 art. 7


MODALITÀ E TEMPI DI ISCRIZIONE DEGLI ABBONATI AL REGISTRO PUBBLICO

1. Ciascun abbonato può chiedere al gestore che la numerazione della quale è intestatario, riportata negli elenchi di cui all'articolo 2, comma 2, sia iscritta nel registro, gratuitamente e almeno secondo le seguenti modalità:
a) mediante compilazione di apposito modulo elettronico sul sito web, del gestore del registro pubblico; in tale caso, l'abbonato e tenuto a fornire i propri dati anagrafici, comprensivi di codice fiscale, indirizzo di posta elettronica, e comunicare la numerazione da iscrivere al registro;
b) mediante chiamata, comunicando i medesimi dati di cui alla lettera a), effettuata dalla linea telefonica con numerazione corrispondente a quella per la quale si chiede l'iscrizione nel registro, al numero telefonico gratuito appositamente predisposto dal gestore del registro, il sistema deve funzionare mediante risponditore automatico, con possibilità per l'abbonato di ottenere comunque un'assistenza telefonica non automatizzata in caso di difficoltà o problemi di iscrizione o modifica o cancellazione dei dati;
c) mediante invio di lettera raccomandata o fax al recapito del gestore, con allegata copia di un documento di riconoscimento; in tale caso, fa fede, ai fini di cui all'articolo 8, comma 2, la data di effettiva ricezione della lettera o del fax da parte del gestore;
d) mediante posta elettronica.
2. Nel caso in cui l'abbonato sia intestatario di più numerazioni è possibile richiederne la contemporanea iscrizione nel registro a condizione di utilizzare le modalità di cui alle lettere a), c) o d), di cui sopra. Dell'avvenuta iscrizione nel registro è sempre data conferma all'abbonato.
3. L'iscrizione al registro da parte degli abbonati preclude nei loro confronti qualsiasi trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono, senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica. L'iscrizione di un abbonato nel registro non osta al trattamento dei suoi dati per le predette finalità da parte di singoli soggetti che abbiano raccolto o raccolgano tali dati da fonti diverse dagli elenchi di cui all'articolo 2, comma 2, purché ciò sia avvenuto o avvenga nel rispetto degli articoli 7, comma 4, lettera b), 13, 23 e 24 del Codice.
4. Ciascun interessato può aggiornare o modificare i propri dati o revocare la propria iscrizione al registro con le medesime modalità previste per l'iscrizione ad esso. Ogni abbonato può iscriversi o revocare l'iscrizione o iscriversi nuovamente al registro senza alcuna limitazione.
5. L'iscrizione dell'abbonato al registro pubblico è a tempo indeterminato e cessa solo in caso di revoca da parte dell'interessato o di decadenza ai sensi del comma 6. L'iscrizione dell'abbonato nel registro pubblico è riferita unicamente alla numerazione da esso indicata e ad esso intestata e non può estendersi a numerazioni intestate ad altri abbonati.
6. L'iscrizione nel registro decade automaticamente ogni qualvolta cambi l'intestatario o intervenga la cessazione dell'utenza: a tale fine è assicurato l'aggiornamento automatico del registro, almeno ogni dieci giorni, sulla base delle informazioni contenute nella base di dati unica degli abbonati di cui alla delibera n. 36/02/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 26 marzo 2002. A tale fine, il gestore del registro aderisce agli accordi-quadro, di cui alla delibera n. 36/02/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabiliti per la fornitura dei servizi di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, o acquisisce i dati contenuti nella suddetta base dati unica vigente, provvedendo ad aggiornare i propri dati periodicamente.
7. L'iscrizione al registro pubblico può avvenire in ogni momento, senza distinzioni di orario ed anche nei giorni festivi, quanto meno con riferimento alle modalità automatizzate. Sono conservate dal gestore del registro, per dodici mesi dal momento della loro generazione, le registrazioni degli eventi di accesso ai sistemi di iscrizione, aggiornamento o revoca, e delle operazioni di iscrizione o di aggiornamento o di revoca dell'iscrizione al registro pubblico da parte degli abbonati, compresi gli invii di corrispondenza con i relativi allegati, secondo criteri di completezza, integrità, inalterabilità e verificabilità. Tali registrazioni sono protette dal gestore del registro pubblico contro l'accesso abusivo, in modo da consentire l'accesso ad esse solo per finalità ispettive da parte del Garante per la protezione dei dati personali o dell'autorità giudiziaria.

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