Decreto Presidente Repubblica del 2001 numero 327 art. 36


SEZIONE II - Opere private di pubblica utilità (DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' NEL CASO DI ESPROPRIO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PRIVATE CHE NON CONSISTANO IN ABITAZIONI DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA)

1. Se l'espropriazione è finalizzata alla realizzazione di opere private di pubblica utilità, che non rientrino nell'àmbito dell'edilizia residenziale pubblica, convenzionata, agevolata o comunque denominata nonché nell'àmbito dei piani di insediamenti produttivi di iniziativa pubblica, l'indennità di esproprio è determinata nella misura corrispondente al valore venale del bene e non si applicano le disposizioni contenute nelle sezioni seguenti.
(Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.)
1-bis. È fatto salvo il disposto dell'articolo 27, comma 5, della legge 1 agosto 2002, n. 166.
(Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Presidente Repubblica del 2001 numero 327 art. 36"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti