Decreto Presidente Repubblica del 2001 numero 327 art. 30


SEZIONE II - Pagamento dell'indennità a incapaci a enti e associazioni (REGOLA GENERALE)
1. Se il bene da espropriare appartiene ad un minore, ad un interdetto, ad un assente, ad un ente o ad una associazione che non abbia la libera facoltà di alienare immobili, gli atti del procedimento non richiedono alcuna particolare autorizzazione.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Presidente Repubblica del 2001 numero 327 art. 30"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti