Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 396 art. 79


Se la morte avviene durante un viaggio marittimo, si osservano
le disposizioni degli articoli 203 e 212 del codice della navigazione
o, in caso si tratti di navi militari, quelle del relativo
regolamento per il servizio di bordo, in quanto compatibili con il
presente regolamento.
Se la morte avviene durante un viaggio aereo, si osservano le
disposizioni degli articoli 835 e 838 del codice della navigazione,
in quanto compatibili con il presente regolamento.
Per la trascrizione degli atti e dei processi verbali relativi a
morti avvenute durante un viaggio marittimo o aereo, e' competente
l'ufficiale dello stato civile del luogo di primo approdo della nave
o dell'aeromobile o, in caso di naufragio della nave o di perdita
dell'aeromobile, del luogo in cui vengono formati i processi verbali
di scomparsa; se tale luogo si trova in Paese estero, le autorita'
diplomatiche o consolari devono trasmettere all'ufficiale dello stato
civile competente, ai sensi dell'articolo 17, copia degli atti
formati o acquisiti.
L'estratto delle annotazioni fatte nel giornale generale e di
contabilita' di cui agli articoli 205, secondo comma, e 207 del
codice della navigazione, e ogni altro documento trasmesso, sono
annotati negli archivi di cui all'articolo 10.

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