Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 396 art. 71


Negli archivi di cui all'articolo 10, si iscrivono:
a) le dichiarazioni di morte che sono fatte direttamente
all'ufficiale dello stato civile;
b) gli atti di morte che l'ufficiale dello stato civile forma in
seguito ad avviso, notizia e denuncia avuti da ospedali, da case
di cura o di riposo, da collegi, da istituti o da qualsiasi altro
stabilimento, da magistrati o da ufficiali di polizia giudiziaria;
c) gli atti di morte ai quali, per la particolarita' del caso, non si
adattano le formule predisposte;
d) gli atti formati ai sensi degli articoli 75 e 78.
Nei medesimi archivi si trascrivono:
a) gli atti di morte ricevuti dall'estero;
b) gli atti e i processi verbali relativi a morti avvenute durante un
viaggio marittimo, aereo o ferroviario;
c) gli atti di morte, compilati dagli ufficiali designati nelle zone
di operazioni eseguite come forze di pace o di guerra.

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