Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 396 art. 68


COMUNICAZIONI

1. L'ufficiale dello stato civile che ha celebrato il matrimonio o costituito l'unione civile deve darne prontamente avviso agli ufficiali dello stato civile dei comuni di nascita degli sposi e delle parti dell'unione civile ai fini dell'annotazione sugli atti di nascita.
(Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. q), n. 1), D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5)
2. Se il matrimonio è stato celebrato o l'unione civile costituita per delegazione, l'avviso è dato dall'ufficiale dello stato civile delegante, dopo aver ricevuto la copia dell'atto di matrimonio do di costituzione dell'unione civile a quello delegato.
(Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. q), n. 2), D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5)
3. Uguale avviso deve essere dato:
a) dall'ufficiale dello stato civile che ha trascritto l'atto originale del matrimonio celebrato davanti a un ministro di culto;
b) dall'ufficiale dello stato civile che ha trascritto l'atto originale del matrimonio celebrato all'estero o della costituzione dell'unione civile avvenuta all'estero ovvero una sentenza dalla quale risulta la esistenza, la nullità, lo scioglimento di un matrimonio o di una unione civile o la cessazione degli effetti civili di un matrimonio.
(Lettera così modificata dall’art. 1, comma 1, lett. q), n. 3), D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5)
4. L'ufficiale dello stato civile del comune che ha ricevuto l'avviso provvede per le relative annotazioni.

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