Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 396 art. 66


CASI PARTICOLARI

1. Nella ipotesi in cui lo sposo non conosce la lingua italiana nonché in quelle in cui è sordo, muto, o comunque impedito a comunicare, l'ufficiale dello stato civile celebra il matrimonio o con l'ausilio di un interprete o avvalendosi di mezzi idonei per rivolgere allo sposo le domande, riceverne le risposte e dargli comunicazione delle disposizioni contenute negli articoli 143, 144 e 147 del codice civile e della dichiarazione di unione degli sposi in matrimonio.
1-bis. Nella ipotesi in cui la parte dell'unione civile non conosce la lingua italiana nonché in quelle in cui è sorda, muta, o comunque impedita a comunicare, l'ufficiale dello stato civile costituisce l'unione civile o con l'ausilio di un interprete o avvalendosi di mezzi idonei per rivolgere alla parte le domande, riceverne le risposte e darle comunicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 11 e 12, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e della dichiarazione di costituzione dell'unione civile tra le parti.
(Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. o), n. 1), D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5)
2. Nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis l'ufficiale dello stato civile fa menzione nell'atto dei mezzi usati per la celebrazione del matrimonio e per la costituzione dell'unione civile.
(Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. o), n. 2), D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5)

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