Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 396 art. 55


In ogni comune, presso la porta della casa comunale, deve
essere destinato uno spazio ad uso esclusivo delle pubblicazioni di
matrimonio. Sopra tale spazio deve essere scritta, in carattere ben
visibile, l'indicazione "Pubblicazioni di matrimonio".
L'autorita' comunale provvede affinche' sia evitato che gli
atti di pubblicazione esposti al pubblico siano dispersi o comunque
deteriorati.
L'atto di pubblicazione resta affisso presso la porta della
casa comunale almeno per otto giorni.

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