Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 396 art. 53


Se gli sposi risiedono in comuni diversi, l'ufficiale dello
stato civile cui e' stata chiesta la pubblicazione provvede a
richiederla anche all'ufficiale dello stato civile del comune in cui
risiede l'altro sposo.
Quando uno degli sposi ha la residenza all'estero, l'ufficiale
dello stato civile cui ne e' fatta richiesta in Italia fa eseguire la
pubblicazione alla competente autorita' diplomatica o consolare nei
modi previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. Se invece la richiesta di
pubblicazione viene fatta alla competente autorita' diplomatica o
consolare, quest'ultima la trasmette, in esenzione da ogni onere,
all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza attuale in
Italia di uno degli sposi.
Nel caso previsto nel comma 2, il capo dell'ufficio diplomatico
o consolare, una volta eseguita la pubblicazione, puo' richiedere la
celebrazione del matrimonio all'ufficiale dello stato civile del
comune, in Italia, nel quale gli sposi eventualmente intendano
contrarre matrimonio, avvalendosi della facolta' di cui all'articolo
109 del codice civile.
Gli uffici cui e' richiesta la pubblicazione sono tenuti,
quando questa e' stata eseguita, a trasmettere senza indugio
all'autorita' richiedente il certificato di eseguita pubblicazione.

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