Decreto Presidente Repubblica del 1994 numero 362 art. 1


Presentazione della domanda
L'istanza per l'acquisto o la concessione della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 7 ed all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, si presenta al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorità consolare.
Nell'istanza devono essere indicati i presupposti in base ai quali l'interessato ritiene di aver titolo all'acquisto o alla concessione della cittadinanza.
L'istanza dev'essere corredata della seguente documentazione, in forma autentica:
a) estratto dell'atto di nascita, o equivalente;
b) stato di famiglia;
c) documentazione relativa alla cittadinanza dei genitori, limitatamente all'ipotesi in cui trattisi di elemento rilevante per l'acquisto della cittadinanza;
d) certificazioni dello Stato estero, o degli Stati esteri, di origine e di residenza, relative ai precedenti penali ed ai carichi penali pendenti;
e) certificato penale dell'autorità giudiziaria italiana;
f) certificato di residenza;
g) copia dell'atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei matrimoni, limitatamente all'ipotesi di acquisto della cittadinanza per matrimonio.
Ai fini della concessione, di cui all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, il Ministro dell'interno è autorizzato ad emanare, con proprio decreto, disposizioni concernenti l'allegazione di ulteriori documenti.

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