Decreto Presidente Repubblica del 1977 numero 616 art. 71


COMPETENZE DELLO STATO
1. Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) le attività di ricerca e di informazione connesse alla programmazione nazionale della produzione agricola e forestale;
b) gli interventi di interesse nazionale per la regolazione del mercato agricolo; la garanzia della sicurezza degli approvvigionamenti, l'organizzazione del commercio con l'estero; la ricerca e informazione di mercato a livello nazionale e internazionale;
c) la ricerca e la sperimentazione scientifica di interesse nazionale in materia di produzione agricola e forestale e di valorizzazione dell'ambiente naturale; la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria e zooprofilattica. Le regioni possono avvalersi delle strutture statali preposte alla sperimentazione agraria. I rapporti reciproci sono regolati mediante apposite convenzioni;
d) l'ordinamento e la tenuta di registri di varietà e di libri genealogici, dei relativi controlli funzionali, quando è richiesta la unicità per tutto il territorio nazionale, la disciplina e il controllo di qualità nonché la certificazione varietale dei prodotti agricoli e forestali e delle sostanze di uso agrario e forestale ivi compresa la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti e delle sostanze anzidette; la omologazione e certificazione dei prototipi delle macchine agricole;
e) il fondo di solidarietà nazionale per le calamità e le avversità atmosferiche relativamente alla dichiarazione del carattere eccezionale dell'evento e la ripartizione dei finanziamenti fra le regioni interessate;
f) la formazione della carta della montagna, la determinazione delle opere e dei mezzi di protezione delle foreste dagli incendi e i servizi antincendi;
g) il reclutamento, l'addestramento e l'inquadramento del Corpo forestale dello Stato, il quale è impiegato anche dalle regioni secondo il disposto dell'art. 11, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11;
h) le associazioni e le unioni nazionali dei produttori in materia di agricoltura e foreste;
i) l'approvazione delle legittimazioni sugli usi civici, di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766.
2. In sede di programmazione nazionale per la realizzazione della politica delle produzioni e di mercato dei prodotti agricoli e della politica dell'alimentazione, sono determinati gli indirizzi produttivi e gli obiettivi, anche quantitativi, le aree da favorire, i livelli massimi di incentivazione, gli strumenti per la gestione della politica di mercato, gli indirizzi generali per l'attuazione dei regolamenti e direttive comunitarie, nonché il coordinamento finanziario degli interventi regionali con quelli nazionali attinenti ai mercati.
3. Il comitato di amministrazione della Cassa per la formazione della proprietà contadina, quale risulta dal decreto ministeriale 9 settembre 1965, è integrato da due rappresentanti delle regioni, nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, su designazione della commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

(La Corte costituzionale, con ordinanza 23 marzo - 7 aprile 1995, n. 117, ha dichiarato, fra l'altro, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione).

(La Corte costituzionale, con ordinanza 23-27 novembre 1998, n. 391, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 66 e 71, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9, 24 e 97 della Costituzione)

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