Decreto Presidente Repubblica del 1977 numero 616 art. 111


TRASFERIMENTO DI UFFICI DELLO STATO
1. Sono trasferiti alle regioni, nel cui territorio sono stabiliti, gli uffici dello Stato indicati nella tabella A allegata al presente decreto.
2. L'esercizio delle funzioni amministrative che continuano ad essere attribuite dalle leggi e dai regolamenti vigenti agli uffici di cui al comma precedente, quali organi dello Stato, in materia diverse da quelle contemplate nel presente decreto, è delegato alle regioni, se non diversamente disposto dal presente decreto.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Presidente Repubblica del 1977 numero 616 art. 111"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti