Decreto Presidente Repubblica del 1972 numero 650 art. 38


Spese di funzionamento delle commissioni censuarie distrettuali e provinciali
Salvo quanto disposto dal successivo art. 39 le spese per quanto occorre al funzionamento delle commissioni censuarie provinciali fanno carico alle rispettive provincie, quelle per il funzionamento delle commissioni censuarie distrettuali ai comuni del distretto censuario, ripartendole in misura proporzionale al totale complessivo dei redditi imponibili dei terreni, dominicali ed agrari, e dei fabbricati.

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