Decreto Presidente Repubblica del 1972 numero 650 art. 4


Domande di volture

Le domande di volture devono essere compilate sopra un modulo a stampa prescritto dall'amministrazione, unitamente alle rispettive note specificanti i trasporti da eseguirsi in catasto in dipendenza degli avvenuti trasferimenti.
Negli atti e nelle denunce di cui al primo e secondo comma del precedente art. 3, così come nelle domande di volture da essi dipendenti, gli immobili trasferiti devono essere descritti con gli estremi con i quali sono individuati in catasto da desumersi da certificati catastali di date non anteriori a tre mesi rispetto a quelle dei medesimi atti o denunce.
È però consentito derogare dalla norma di cui al precedente comma per atti di eccezionale e dichiarata urgenza. In tal caso nelle dipendenti domande di volture deve essere resa esplicita dichiarazione che gli estremi con i quali sono descritti gli immobili di cui si chiede la voltura, benché desunti da certificati di data posteriore agli atti, identificano esattamente gli immobili sui quali si esercitano i diritti trasferiti.
Quando i trasferimenti riguardano particelle frazionate, gli estremi di individuazione delle particelle derivate dal frazionamento devono essere desunti dai tipi di frazionamento di cui al seguente art. 6.
Alle domande di volture vanno allegati:
a) copie in carta libera degli atti civili giudiziali od amministrativi che danno origine alle domande stesse o delle denunce di trasferimento per causa di morte, queste ultime corredate dalle copie dei documenti relativi alla successione;
b) [i certificati catastali, acquisiti ai sensi dei commi precedenti] ( Lettera soppressa dall'art. 10, D.L. 20 giugno 1996, n. 323).
Le copie di cui al punto a) devono recare una attestazione, resa da pubblici ufficiali ovvero dai competenti uffici, dalla quale risultino la data e gli altri estremi dell'avvenuta registrazione.
Quando per tutti o per una parte degli immobili oggetto di trasferimento non vi è concordanza fra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento stesso, la domanda di voltura deve anche contenere un elenco specificante gli atti o documenti che hanno dato luogo ai passaggi intermedi fra le ditte di cui sopra; ovvero, quando i passaggi intermedi non sono stati convalidati da atti legali, una dichiarazione della parte cedente, autenticata da chi provvede alla rogazione od emanazione od autenticazione, ovvero un atto notorio in caso di trasferimento per causa di morte, dimostranti la cronistoria dei passaggi medesimi.
Nei casi previsti dal precedente comma quarto, alla domanda di volture deve essere altresì unita una copia del corrispondente tipo di frazionamento dichiarata conforme all'originale da chi provvede alla rogazione od emanazione od autenticazione ovvero alla pubblicazione del testamento.
Coloro che sono obbligati a presentare le domande di volture dipendenti da successioni senza testamento, pur rimanendo responsabili delle domande medesime, che sottoscrivono, possono richiedere per la loro compilazione l'assistenza degli uffici tecnici erariali, sempreché abbiano precedentemente provveduto alla presentazione della regolare denuncia al competente ufficio.

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