Decreto Presidente Repubblica del 1972 numero 650 art. 33


Compiti del collegio dei periti
Sono compiti del collegio dei periti:
a) raccogliere e coordinare gli elementi tecnici ed economici necessari alla commissione censuaria centrale per le decisioni devolutele e per l'adempimento di ogni altro compito attribuitole;
b) prestare assistenza tecnica ai membri della commissione censuaria centrale per l'espletamento degli incarichi agli stessi affidati.

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