Decreto Presidente Repubblica del 1972 numero 650 art. 25


Collegio dei periti
La presidenza della commissione censuaria centrale è assistita da un collegio di periti i cui componenti, in numero non superiore a sei, sono scelti dal Ministro per le finanze tra gli ingegneri ed i geometri dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali. Il capo del collegio è un ingegnere della predetta amministrazione avente qualifica non inferiore a quella di ingegnere capo.
Il collegio è coadiuvato, in relazione alle necessità da altro personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

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