Decreto Presidente Repubblica del 1960 numero 1842 art. 6


I rappresentanti della Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio dànno atto all'altra parte, che il presente accordo rappresenta una disciplina normativa e previdenziale del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, che contempera le possibilità dell'economia nazionale con le esigenze della categoria rappresentata, e pertanto l'accordo stesso è da considerarsi come lo strumento più idoneo per la disciplina dei rapporti tra agenti e rappresentanti e Case commerciali mandanti.
In relazione a quinto sopra, i rappresentanti della Confederazione Generale italiana del Commercio dichiarano a loro volta, e i rappresentanti della Federazione contraente sopra citata ne prendono atto, che, ove venisse intmpresa una azione legislativa tendente a disciplinare altrimenti i rapporti tra agenti e rappresentanti e Case mandanti, o che comunque comportasse nuovi oneri per le aziende, o anche in caso del consolidarsi di una difforme giurisprudenza, la Confederazione Generale italiana del Commercio dovrà considerare decaduta ogni pattuizione collettiva in atto, e regolarsi in conseguenza.

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