Decreto Presidente Repubblica del 1960 numero 1842 art. 3


L'ammontare delle indennità di cui all'articolo precedente, già versato dalle Case mandanti all'E.N.A.S.A.R.C.O. resterà accantonata presso l'Ente stesso.
Ferma restando l'obbligatorietà del versamento all'E.N.A.S.A.R.C.O. nei limiti stabiliti dall'art. 10 dell'Accordo economico 30 giugno 1938, con decorrenza 1° gennaio 1959 il versamento delle eccedenze diverrà facoltativo e sarà regolato da apposita Convenzione che la Confederazione Generale Italiana del Commercio si riserva di stipulare con l'Ente, in guisa di assicurare alle aziende versanti un congruo interesse annuo, comunque non inferiore al 4% sulle somme depositate a tale titolo (La convenzione è stata conclusa il 5 febbraio 1959 per la durata di un anno, rinnovabile salvo disdetta, e prevede un interesse del 4%).

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