Decreto Presidente Repubblica del 1955 numero 771 art. 70


I Comuni e le Giunte provinciali assolveranno le funzioni demandate dalle norme del presente decreto secondo le direttive di carattere generale che al riguardo il Ministro per i trasporti (Ora, Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile) ha facoltà di emanare, con propri decreti, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Con D.M. 8 ottobre 1955 (Gazz. Uff. 14 ottobre 1955, n. 238) sono state impartite ai Comuni ed alle Giunte provinciali le direttive previste dal presente articolo).

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