Decreto Presidente Repubblica del 1955 numero 771 art. 15


(Omissis)(Gli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 hanno modificato, rispettivamente, gli artt. 71, 81, 82, 108, 110, 117, 121, 168, 242, 244, 245, 251, 256 e 273. R.D. 9 maggio 1912, n. 1447, riportato alla voce Ferrovie e tramvie concesse all'industria privata e ad enti pubblici. L'art. 10 ha sostituito l'art. 1, R.D.L. 4 dicembre 1933, n. 1860, riportato all'anzidetta voce. Successivamente, l'art. 104, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, riportato alla voce Ferrovie dello Stato, ha, tra l'altro, abrogato gli artt. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 21 secondo comma, 23, 24, 25, 26 commi terzo e quarto, 28, 29, 50, 52 del presente decreto, nonché le modificazioni apportate dall'art. 7 dello stesso D.P.R. all'art. 108, R.D. 9 maggio 1912, n. 1447).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Presidente Repubblica del 1955 numero 771 art. 15"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti