Decreto Presidente Repubblica del 1955 numero 771 art. 69


Nei casi in cui le concessioni debbano essere accordate dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, deve essere sentita la Giunta provinciale, quando i servizi si svolgano integralmente nel territorio di una sola Provincia.
Dal parere della Giunta provinciale si può prescindere qualora non pervenga entro trenta giorni dalla richiesta.

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