Decreto Presidente Repubblica del 1955 numero 771 art. 21


In ogni caso le concessioni di competenza della Provincia o del Comune possono essere accordate soltanto previa approvazione tecnica del progetto da parte del Ministero dei trasporti (Ora, Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. Vedi nota 2 all'art. 1), udito, se del caso, il parere della Commissione per le funicolari aeree e terrestri.
[La visita di ricognizione, il collaudo dell'impianto e la vigilanza tecnica in genere sono effettuate dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, salvo i casi per i quali, in considerazione delle particolari caratteristiche dell'impianto, la Commissione per le funicolari aeree e terrestri, in sede di approvazione del progetto, abbia riconosciuto la necessità che tali mansioni vengano espletate direttamente dall'Amministrazione centrale] (Comma abrogato dall'art. 104, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, riportato alla voce Ferrovie dello Stato).

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