Decreto Presidente Consiglio Ministri del 2004 art. 26


REVOCA DEI CERTIFICATI RELATIVI A CHIAVI DI CERTIFICAZIONE
1. La revoca del certificato relativo ad una coppia di chiavi di certificazione è consentita solo nei seguenti casi:
a) compromissione della chiave privata, intesa come diminuita affidabilità nelle caratteristiche di sicurezza della chiave privata.
b) guasto del dispositivo di firma;
c) cessazione dell'attività.
2. La revoca deve essere notificata entro ventiquattro ore al dipartimento e a tutti i titolari di certificati qualificati firmati con la chiave privata appartenente alla coppia revocata.
3. I certificati qualificati per i quali risulti compromessa la chiave privata con cui sono stati sottoscritti devono essere revocati.

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