Decreto Ministeriale del 2008 numero 4 art. 1


DEFINIZIONE DI RICAVI
1. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, si intendono per ricavi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale:
a) tutti i proventi che concorrono positivamente alla realizzazione del risultato gestionale nell'esercizio contabile di riferimento, se nella propria ordinaria gestione - compatibilmente con i vincoli di legge - l'organizzazione che esercita l'impresa sociale adotta principi di contabilità per competenza;
b) tutte le entrate temporalmente riferibili all'anno di riferimento, se nella propria ordinaria gestione - compatibilmente con i vincoli di legge - l'organizzazione che esercita l'impresa sociale adotta principi di contabilità per cassa.

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