Decreto Ministeriale del 2003 art. 1


Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile, demanda al Ministro dell'economia e delle finanze la facoltà di modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno;
Visto il proprio decreto ministeriale 11 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2001 con il quale la misura del cennato saggio di interesse è stata fissata al 3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza 1° gennaio 2002;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1995, n. 385, testo unico della legge in materia bancaria e creditizia;
Visti il rendiconto medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e il tasso d'inflazione annuo registrato;

Decreta:

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata al 2,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2004.

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