Decreto Legislativo del 2019 numero 14 art. 255


AZIONI DI RESPONSABILITÀ

1. Il curatore, autorizzato ai sensi dell'articolo 128, comma 2, può promuovere o proseguire, anche separatamente:
a) l'azione sociale di responsabilità;
b) l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 e dall'articolo 2476, sesto comma, del codice civile;
c) l'azione prevista dall'articolo 2476, settimo comma, del codice civile;
(Per la modifica della presente lettera, a decorrere dal 1° settembre 2021, vedi l’ art. 28, comma 1, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147)
d) l'azione prevista dall'articolo 2497, quarto comma, del codice civile;
e) tutte le altre azioni di responsabilità che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge.

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