Decreto Legislativo del 2018 numero 101 art. 6


MODIFICHE ALLA PARTE II, TITOLO V, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196

1. Alla parte II, titolo V, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 75 è sostituito dal seguente:
«Art. 75 (Specifiche condizioni in ambito sanitario). - 1. Il trattamento dei dati personali effettuato per finalità di tutela della salute e incolumità fisica dell'interessato o di terzi o della collettività deve essere effettuato ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 2, lettere h) ed i), e 3 del regolamento, dell'articolo 2-septies del presente codice, nonché nel rispetto delle specifiche disposizioni di settore.»;
b) la rubrica del Capo II è sostituita dalla seguente: «Modalità particolari per informare l'interessato e per il trattamento dei dati personali»;
c) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:
«Art. 77 (Modalità particolari). - 1. Le disposizioni del presente titolo individuano modalità particolari utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:
a) per informare l'interessato ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento;
b) per il trattamento dei dati personali.
2. Le modalità di cui al comma 1 sono applicabili:
a) dalle strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e dagli esercenti le professioni sanitarie;
b) dai soggetti pubblici indicati all'articolo 80.»;
d) all'articolo 78:
1) alla rubrica la parola «Informativa» è sostituita dalla seguente: «Informazioni»;
2) al comma 1, le parole «nell'articolo 13, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 13 e 14 del Regolamento»;
3) al comma 2, le parole «L'informativa può essere fornita» sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni possono essere fornite» e le parole «prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «diagnosi, assistenza e terapia sanitaria»;
4) il comma 3, è sostituito dal seguente: «3. Le informazioni possono riguardare, altresì, dati personali eventualmente raccolti presso terzi e sono fornite preferibilmente per iscritto.»;
5) al comma 4, le parole «L'informativa» sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni» e la parola «riguarda» è sostituita dalla seguente «riguardano»;
6) al comma 5:
6.1. le parole «L'informativa resa» sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni rese»;
6.2. la parola «evidenzia» è sostituita dalla seguente: «evidenziano»;
6.3. la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) per fini di ricerca scientifica anche nell'ambito di sperimentazioni cliniche, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, è manifestato liberamente;»;
6.4. sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: «c-bis) ai fini dell'implementazione del fascicolo sanitario elettronico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; c-ter) ai fini dei sistemi di sorveglianza e dei registri di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»;
e) all'articolo 79:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Informazioni da parte di strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie)»;
2) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie possono avvalersi delle modalità particolari di cui all'articolo 78 in riferimento ad una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unità della stessa struttura o di sue articolazioni ospedaliere o territoriali specificamente identificate.»;
3) al comma 2, le parole «l'organismo e le strutture» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura o le sue articolazioni» e le parole «informativa e il consenso» sono sostituite dalla seguente: «informazione»;
4) al comma 3, le parole «semplificate di cui agli articoli 78 e 81» sono sostituite dalle seguenti: «particolari di cui all'articolo 78»;
5) al comma 4, la parola «semplificate» è sostituita dalla seguente «particolari»;
f) l'articolo 80 è sostituito dal seguente:
«Art. 80 (Informazioni da parte di altri soggetti). - 1. Nel fornire le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento, oltre a quanto previsto dall'articolo 79, possono avvalersi della facoltà di fornire un'unica informativa per una pluralità di trattamenti di dati effettuati, a fini amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati raccolti presso l'interessato e presso terzi, i competenti servizi o strutture di altri soggetti pubblici, diversi da quelli di cui al predetto articolo 79, operanti in ambito sanitario o della protezione e sicurezza sociale.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono integrate con appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e diffusi anche nell'ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda attività amministrative effettuate per motivi di interesse pubblico rilevante che non richiedono il consenso degli interessati.»;
g) all'articolo 82:
1) al comma 1, le parole da «L'informativa» fino a «intervenire» sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento possono essere rese»;
2) al comma 2: le parole da «L'informativa» fino a «intervenire» sono sostituite dalle seguenti: «Tali informazioni possono altresì essere rese», e la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell'interessato, quando non è possibile rendere le informazioni, nei casi previsti, a chi esercita legalmente la rappresentanza, ovvero a un prossimo congiunto, a un familiare, a un convivente o unito civilmente ovvero a un fiduciario ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 o, in loro assenza, al responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato;»;
3) al comma 3, le parole da «L'informativa» fino a «intervenire» sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni di cui al comma 1 possono essere rese» e le parole «dall'acquisizione preventiva del consenso» sono sostituite dalle seguenti: «dal loro preventivo rilascio»;
4) al comma 4, le parole «l'informativa è fornita» sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni sono fornite» e le parole da «anche» fino a «necessario» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso in cui non siano state fornite in precedenza»;
h) dopo l'articolo 89 è inserito il seguente:
«Art. 89-bis (Prescrizioni di medicinali). - 1. Per le prescrizioni di medicinali, laddove non è necessario inserire il nominativo dell'interessato, si adottano cautele particolari in relazione a quanto disposto dal Garante nelle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies, anche ai fini del controllo della correttezza della prescrizione ovvero per finalità amministrative o per fini di ricerca scientifica nel settore della sanità pubblica.»;
i) all'articolo 92:
1) al comma 1, le parole «organismi sanitari pubblici e privati» sono sostituite dalle seguenti: «strutture, pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie»;
2) al comma 2, lettera a), le parole «di far valere» sono sostituite dalle seguenti: «di esercitare», le parole «ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera c),» sono sostituite dalle seguenti: «, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera f), del Regolamento,» e le parole «e inviolabile» sono soppresse;
3) alla lettera b), le parole «e inviolabile» sono soppresse.

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