Decreto Legislativo del 2017 numero 5 art. 6


MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 3 FEBBRAIO 2011, N. 71, RECANTE ORDINAMENTO E FUNZIONI DEGLI UFFICI CONSOLARI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 14, COMMA 18, DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 2005, N. 246

1. Al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Unione civile). - 1. Il capo dell'ufficio consolare riceve le dichiarazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 10, della legge 20 maggio 2016, n. 76, rese da cittadini italiani o da un cittadino e un non cittadino. Le dichiarazioni di costituzione di unione civile possono essere rifiutate alle condizioni di cui all'articolo 12, comma 2.»;
b) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:
«Art. 15-bis (Modalità di costituzione dell'unione civile). - 1. Le unioni civili sono costituite pubblicamente nella sede consolare. Possono essere eccezionalmente costituite fuori della sede consolare per impedimento delle parti o per gravi motivi di sicurezza. Si osservano le disposizioni in tema di costituzione previste dalla normativa nazionale.
2. Se del caso, il capo dell'ufficio consolare, prima di ricevere le dichiarazioni delle parti, porta a loro conoscenza, alla presenza dei testimoni, la possibile inefficacia della loro unione civile nell'ordinamento locale.»;
c) all'articolo 17 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Sui ricorsi, sulle opposizioni e sulle impugnazioni in materia di unioni civili richieste o costituite all'estero è competente a decidere il tribunale del luogo di ultima residenza in Italia dell'una o dell'altra parte, ovvero il tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione anagrafica dell'una o dell'altra.»;
d) all'articolo 18, alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di atti di unione civile» e al comma 1 dopo le parole: «matrimoni celebrati» sono inserite le seguenti: «o a unioni civili costituite»;
e) all'articolo 62, comma 1, dopo le parole: «i matrimoni» sono inserite le seguenti «, le unioni civili» e dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) degli atti relativi a unioni civili;»;
f) all'articolo 66, comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche nel caso di unione civile»;
g) all'allegato recante la tabella dei diritti consolari, Sezione II, Atti notarili:
1) all'articolo 11 le parole: «Convenzioni di matrimonio a carattere patrimoniale» sono sostituite dalle seguenti: «Convenzioni di matrimonio o di unione civile a carattere patrimoniale»;
2) all'articolo 19 dopo le parole: «in favore dell'altro» sono inserite le seguenti: «o di una parte dell'unione civile in favore dell'altra».

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