Decreto Legislativo del 2017 numero 5 art. 2
Elenco dei capitoli
MODIFICHE AL REGIO DECRETO 9 LUGLIO 1939, N. 1238 1. Al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 14, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «4-bis) di unioni civili»; b) all'articolo 134: 1) al primo comma dopo le parole: «ai numeri 5, 6, 7 e 8,» sono inserite le seguenti: «e nell'articolo 134-bis, comma 3, alle lettere d), e) e f),» e dopo le parole: «fu celebrato» sono inserite le seguenti: «o l'unione civile costituita»; 2) al secondo comma dopo le parole: «del matrimonio» sono inserite le seguenti: «o della costituzione dell'unione civile»; c) dopo l'articolo 134 è inserito il seguente capo: «Capo VI-bis REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI Art. 134-bis. Iscrizioni e trascrizioni nel registro delle unioni civili 1. Nella parte prima del registro delle unioni civili, l'ufficiale dello stato civile iscrive gli atti di costituzione delle unioni civili avvenute davanti a lui. 2. Nella parte seconda, composta di fogli in bianco, si iscrivono: a) gli atti di costituzione delle unioni civili fuori della casa comunale; b) gli atti di costituzione delle unioni civili in caso di imminente pericolo di vita di una delle parti; c) gli atti di costituzione delle unioni civili avvenuti per delega; d) gli atti di costituzione delle unioni civili ai quali, per la particolarità del caso, non si adattano i moduli stampati. 3. Nella stessa parte seconda si trascrivono: a) gli atti di costituzione delle unioni civili avvenute all'estero e gli atti dei matrimoni tra persone dello stesso sesso avvenuti all'estero; b) gli atti di costituzione delle unioni civili avvenuti davanti ad un altro ufficiale dello stato civile per delega; c) gli atti di costituzione delle unioni civili, già iscritti nel comune di costituzione, nel comune di residenza di una delle parti; d) le sentenze passate in giudicato dalle quali risulta l'esistenza dell'unione civile; e) le sentenze passate in giudicato con le quali si dichiara la nullità dell'unione civile ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto dell'unione civile già iscritto nei registri e quelle che rendono esecutive nella Repubblica sentenze straniere che pronunziano la nullità o lo scioglimento dell'unione civile; f) le sentenze passate in giudicato con le quali si ordina la trascrizione di un atto dell'unione civile altrove costituito.».