Decreto Legislativo del 2017 numero 56 art. 88


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 142 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50

1. All'articolo 142 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica del CAPO II è sostituita dalla seguente: “APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI”;
b) al comma 1, le parole: “servizi di cui al presente Capo” sono sostituite dalle seguenti: “servizi di cui all'allegato IX”;
c) al comma 3, primo periodo, le parole: “di cui all'articolo 140” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'allegato IX”;
d) al comma 4, le parole: “Per gli appalti pari o superiori” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli appalti di importo pari o superiore”;
e) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
“5-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 5-ter a 5-octies, si applicano ai seguenti servizi, come individuati dall'allegato IX, nei settori ordinari: servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi; servizi di prestazioni sociali; altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative.
5-ter. L'affidamento dei servizi di cui al comma 5-bis deve garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti.
5-quater. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, le amministrazioni aggiudicatrici approvano gli strumenti di programmazione nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale di settore.
5-quinquies. Le finalità di cui agli articoli 37 e 38 sono perseguite anche tramite le forme di aggregazione previste dalla normativa di settore con particolare riguardo ai distretti sociosanitari e a istituzioni analoghe.
5-sexies. Si applicano le procedure di aggiudicazione di cui agli articoli da 54 a 58 e da 60 a 65.
5-septies. Oltre a quanto previsto dai commi da 1 a 5-sexies, devono essere, altresì, applicate per l'aggiudicazione le disposizioni di cui agli articoli 68, 69, 75, 79, 80, 83 e 95, adottando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
5-octies. Gli appalti di servizi di cui al comma 5-bis, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d), sono affidati nel rispetto di quanto previsto all'articolo 36.
5-nonies. Le disposizioni di cui ai commi dal 5-ter al 5-octies si applicano ai servizi di cui all'articolo 144, compatibilmente con quanto previsto nel medesimo articolo.”.

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