Decreto Legislativo del 2017 numero 56 art. 66


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 102 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50

1. All'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, dopo la parola “Collaudo” sono aggiunte le seguenti: “e verifica di conformità”;
b) al comma 1, le parole: “direttore dell'esecuzione del contratto” sono sostituite dalle seguenti: “direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture”;
c) al comma 2:
1) al primo periodo, le parole: “delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento” sono sostituite dalle seguenti: “delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali”;
2) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Per i contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.”;
d) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: “Il collaudo finale” sono inserite le seguenti: “o la verifica di conformità”, dopo le parole: “dall'ultimazione dei lavori” sono inserite le seguenti: “o delle prestazioni”, dopo le parole: “dell'opera” sono inserite le seguenti: “o delle prestazioni” e, al secondo periodo, dopo le parole: “Il certificato di collaudo” sono inserite le seguenti: “o il certificato di verifica di conformità”;
e) il comma 4 è abrogato;
f) al comma 5, dopo le parole: “dell'opera” sono inserite le seguenti: “o delle prestazioni”;
g) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8.”;
h) al comma 7:
1) alla lettera b), dopo le parole: “ruoli della pubblica amministrazione” aggiungere le seguenti: “in servizio, ovvero” e sostituire le parole: “è stata svolta” con le seguenti: “è svolta per i dipendenti in servizio, ovvero è stata svolta per quelli in quiescenza,”;
2) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: “d-bis) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.”;
i) al comma 8, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2. Nel medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità e le procedure di predisposizione degli albi dei collaudatori, di livello nazionale e regionale, nonché i criteri di iscrizione secondo requisiti di moralità, competenza e professionalità.”.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2017 numero 56 art. 66"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti