Decreto Legislativo del 2017 numero 56 art. 62


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 97 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50

1. All'articolo 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) all'alinea, dopo le parole: “anomalia determinata,” il segno: “,” è sostituito dal seguente: “;” e la parola: “procedendo” è sostituita dalle seguenti: “il RUP o la commissione giudicatrice procedono”;
2) alla lettera a) le parole: “dieci per cento” sono sostituite dalle seguenti: “venti per cento”;
3) alla lettera b), le parole: “dieci per cento” sono sostituite dalle seguenti: “venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore”;
4) alla lettera c), le parole: “venti per cento” sono sostituite dalle seguenti: “quindici per cento”;
5) la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento”;
6) alla lettera e), le parole da: “coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice” fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: “coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.”;
b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: “3-bis. Il calcolo di cui al comma 2 è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.”;
c) al comma 5, alla lettera c), le parole: “comma 9” sono sostituite dalle seguenti: “comma 10”.

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