Decreto Legislativo del 2017 numero 56 art. 60


Modifiche all'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

1. All'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)”;
2) alla lettera b), le parole: “superiore a 40.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “pari o superiore a 40.000 euro”;
b) al comma 4:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8;”;
2) alla lettera c), le parole: “di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35,” sono sostituite dalle seguenti: “di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se”;
c) al comma 6, alle lettere c) e d), è aggiunto, in fine, il seguente segno: “;”;
d) al comma 8, la parola: “prevedendo” è sostituita dalle seguenti: “anche prevedendo”;
e) il comma 10 è sostituito dal seguente: “10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).”;
f) dopo il comma 10, è inserito il seguente:
“10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/ prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.”;
g) al comma 13, primo periodo, dopo la parola: “legalità” sono inserite le seguenti: “e di impresa” e al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ivi inclusi i beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero”;
h) al comma 14, lettera a), secondo periodo, le parole: “e sono collegate” sono sostituite dalle seguenti: “. Le varianti sono comunque collegate”;
i) dopo il comma 14 è aggiunto il seguente: “14-bis. In caso di appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma 3, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta.”.

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