Decreto Legislativo del 2017 numero 56 art. 59


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 93 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50

1. All'articolo 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nei casi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo.”;
b) al comma 2, le parole: “La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.”;
c) al comma 3, le parole: “1° settembre” sono sostituite dalle seguenti: “1 settembre”;
d) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.”;
e) al comma 7:
1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.”;
2) al quarto periodo, dopo le parole: “è ridotto del 15 per cento” sono inserite le seguenti: “, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto”, al sesto periodo, le parole: “rating di legalità” sono sostituite dalle seguenti: “rating di legalità e rating di impresa” ed è inserito, in fine, il seguente periodo: “In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.”;
f) al comma 8, è inserito, in fine, il seguente periodo: “Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.”;
g) dopo il comma 8, è inserito il seguente: “8-bis. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9.”.

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