Decreto Legislativo del 2017 numero 56 art. 53


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 84 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50

1. All'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: “con le linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “con il decreto”; b) al comma 4:
1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “che costituisce presupposto ai fini della qualificazione”;
2) alla lettera b), al primo periodo, dopo le parole “il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali indicati all'articolo 83;” sono inserite le seguenti: “il periodo di attività documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione;”;
c) dopo il comma 4, è inserito il seguente: “4-bis. Gli organismi di cui al comma 1 segnalano immediatamente all'ANAC i casi in cui gli operatori economici, ai fini della qualificazione, rendono dichiarazioni false o producono documenti non veritieri. L'ANAC, se accerta la colpa grave o il dolo dell'operatore economico, tenendo conto della gravità del fatto e della sua rilevanza nel procedimento di qualificazione, ne dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, ai sensi dell'articolo 80 , comma 5, lettera g), per un periodo massimo di due anni. Alla scadenza stabilita dall'ANAC, l'iscrizione perde efficacia ed è immediatamente cancellata.”;
d) al comma 7, lettera a), ultimo periodo, la parola: “2” è sostituita dalla seguente: “due” e le parole: “nel triennio antecedente” sono sostituite dalle seguenti: “nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti”;
e) al comma 8, le parole: “organismi di certificazione” sono sostituite dalle seguenti: “organismi di attestazione”;
f) dopo il comma 12, è aggiunto il seguente: “12-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente codice svolgevano la funzione di direttore tecnico presso un esecutore di contratti pubblici e in possesso alla medesima data di una esperienza almeno quinquennale, fatto salvo quanto disposto all'articolo 146, comma 4, del presente codice, possono continuare a svolgere tali funzioni.”.

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