Decreto Legislativo del 2017 numero 56 art. 49


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 80 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50

1. All'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente: “b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;” e alla lettera g), il segno: “;” è sostituito dal seguente: “.”;
b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: “la sussistenza” sono aggiunte le seguenti: “, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3,”;
c) al comma 3, primo periodo, le parole: “L'esclusione di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “L'esclusione di cui ai commi 1 e 2”, dopo le parole: “o il decreto” sono inserite le seguenti: “ovvero la misura interdittiva” e, dopo le parole: “legale rappresentanza,” sono inserite le seguenti: “ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri”;
d) al comma 4, quarto periodo, le parole: “di cui all'articolo 8 del” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al” e dopo le parole: “Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015” sono inserite le seguenti: “, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale”;
e) al comma 5:
1) dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:
“f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;”;
2) alla lettera i), dopo la parola: “ovvero” è inserita la seguente: “non”;
f) al comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna”.

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