Decreto Legislativo del 2017 numero 56 art. 46


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 77 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50

1. All'articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Commissione giudicatrice”;
b) al comma 1 le parole: “individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo” sono soppresse;
c) al comma 3:
1) al quarto periodo, dopo le parole: “affidamento di contratti”, sono inserite le seguenti: “per i servizi e le forniture”; dopo le parole: “all'articolo 35”, sono inserite le seguenti: “, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro”; dopo la parola: “nominare”, è inserita la seguente : “alcuni” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, escluso il Presidente”;
2) dopo l'ultimo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: “In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificità dei profili, può selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima stazione appaltante.”;
d) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.”;
e) al comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del presente codice. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini dell'eventuale cancellazione dell'esperto dall'albo e della comunicazione di un nuovo esperto.”;
f) il comma 12 è abrogato.

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