Decreto Legislativo del 2017 numero 56 art. 38


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 59 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50

1. All'articolo 59 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo le parole: “delle procedure” sono inserite le seguenti: “e oggetto del contratto”;
b) al comma 1, al terzo periodo, le parole: “Gli appalti relativi ai lavori” sono sostituite dalle seguenti: “Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai lavori” e, al quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica l'articolo 216, comma 4-bis.”;
c) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
“1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori.
1-ter. Il ricorso agli affidamenti di cui al comma 1-bis deve essere motivato nella determina a contrarre. Tale determina chiarisce, altresì, in modo puntuale la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che consentono il ricorso all'affidamento congiunto e l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione.”;
d) al comma 2, all'alinea, sono aggiunte le seguenti parole: “, e con esclusione dei soggetti di cui al comma 4, lettere b) e d)”;
e) dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2-bis. Al fine di evitare pratiche elusive, nei casi di cui al comma 2, lettera b), la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo devono riprodurre nella sostanza le condizioni contrattuali originarie.”;
f) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le offerte:
a) che non rispettano i documenti di gara;
b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;
c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse;
g) al comma 4, espungere le lettere a), e c) e conseguentemente le lettere: “b), d) ed e)” sono sostituite dalle seguenti: “a), b) e c)”;
h) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: “5-bis. In relazione alla natura dell'opera, i contratti per l'esecuzione dei lavori pubblici sono stipulati a corpo o a misura, o in parte a corpo e in parte a misura. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura.”.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2017 numero 56 art. 38"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti