Decreto Legislativo del 2017 numero 56 art. 13


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 23 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera f), le parole: “l'efficientamento energetico”, sono sostituite dalle seguenti: “l'efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita dell'opera” e, in fine, il segno: “;”, è sostituito dal seguente: “.”;
b) al comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Con il decreto di cui al primo periodo è, altresì, determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti.”;
c) dopo il comma 3, è inserito il seguente: “3-bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza Unificata, è disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti.”;
d) al comma 5:
1) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: “Ai soli fini delle attività di programmazione triennale dei lavori pubblici e dell'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 nonché dei concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilità può essere articolato in due fasi successive di elaborazione. In tutti gli altri casi, il progetto di fattibilità è sempre redatto in un'unica fase di elaborazione. Nel caso di elaborazione in due fasi, nella prima fase il progettista, individua ed analizza le possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti, sulla base dei principi di cui al comma 1, e redige il documento di fattibilità delle alternative progettuali secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3.”;
2) al secondo periodo, le parole: “Il progetto di fattibilità comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché schemi” sono sostituite dalle seguenti: “Nella seconda fase di elaborazione, ovvero nell'unica fase, qualora non sia redatto in due fasi, il progettista incaricato sviluppa, nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo alla progettazione e secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché elaborati”;
e) dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5-bis. Per le opere proposte in variante urbanistica ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di fattibilità tecnica ed economica sostituisce il progetto preliminare di cui al comma 2 del citato articolo 19 ed è redatto ai sensi del comma 5.”;
f) al comma 6, le parole: “e geognostiche,”, sono sostituite dalle seguenti: “, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche,” dopo le parole: “misure di salvaguardia;”, sono inserite le seguenti: “deve, altresì, ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario dell'opera;” e dopo le parole: “nonché i limiti di spesa” sono inserite le seguenti: “, calcolati secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3,”;
g) al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “, secondo quanto previsto al comma 16”;
h) al comma 11, dopo le parole: “oneri inerenti alla progettazione” sono inserite le seguenti: “, ivi compresi quelli relativi al dibattito pubblico” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato, il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di affidamento allo stesso progettista esterno.”;
i) al comma 16, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: “Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate.” e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso.”.

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