Decreto Legislativo del 2017 numero 117 art. 28

RESPONSABILITÀ

1. Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.
(Comma così modificato dall’ art. 7, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, a decorrere dall’11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2017 numero 117 art. 28"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti