Decreto Legislativo del 2016 numero 179 art. 64


ABROGAZIONI

1. Al decreto legislativo n. 82 del 2005 sono abrogati i seguenti articoli:
a) 4;
b) 10;
c) 11;
d) 19;
e) 26;
f) 27;
g) 31;
h) 50-bis;
i) 55;
j) 57-bis;
k) 58;
l) 67;
m) 72;
n) 74;
o) 77;
p) 78;
q) 79;
r) 80;
s) 81;
t) 82;
u) 83;
z) 84;
aa) 85;
bb) 86;
cc) 87;
dd) 88;
ee) 89;
ff) 92.
2. Al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, gli articoli 1, 2, 3, comma 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 18 sono abrogati.
3. Al decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, i commi 2, 2-bis e 2-ter dell'articolo 47 sono abrogati.
4. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 20 è abrogato;
b) all'articolo 21, comma 4, le parole: «e dai membri del Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana» sono sostituite dalle seguenti: «e dai rappresentanti delle amministrazioni centrali la cui spesa corrente di previsione per ciascun ministero in materia di informatica e digitalizzazione, assegnata dalle tabelle allegate alla legge annuale di stabilità, non sia inferiore al trenta per cento della previsione annuale complessiva per le Amministrazioni centrali, affinché siano rappresentate sino alla concorrenza di almeno l'ottanta per cento della spesa corrente di previsione suindicata».
5. All'articolo 20 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20:
1) al comma 1:
1.1. le parole: «, sentito il comitato tecnico di cui al comma 2» sono soppresse;
1.2. le lettere a) e b) sono soppresse;
1.3. alla lettera c) le parole: «e procedurali nonché di strumenti finanziari innovativi per lo sviluppo delle comunità intelligenti» sono soppresse;
2) al comma 8, le parole: «delle iniziative del PNCI di cui al comma 1, lettera a)» sono sostituite da «degli obiettivi di cui al comma 1»;
3) al comma 9, le parole: «, sentito il Comitato di cui al comma 2,» sono soppresse;
4) i commi 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, e 19 sono abrogati.
6. All'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il comma 3-bis è abrogato.

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