Decreto Legislativo del 2016 numero 179 art. 48


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 62 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 82 DEL 2005

1. All'articolo 62 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)» sono sostituite dalle seguenti: «l'ANPR»;
b) al comma 3 le parole: «dell'Anagrafe nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Anagrafe stessa»;
c) al comma 6, lettera a), la parola: «58» è sostituita dalla seguente: «50».


{{Decreto Legislativo del 2016 numero 179 art. 49}}
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 82 DEL 2005

1. All'articolo 63 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «Le pubbliche amministrazioni centrali» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,»;
b) al comma 2, primo periodo, le parole: «Le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,»;
c) al comma 2, secondo periodo, le parole: «in conformità alle regole tecniche da emanare ai sensi dell'articolo 71. Per le amministrazioni e i gestori di servizi pubblici regionali e locali le regole tecniche sono adottate previo parere della Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali di cui all'articolo 14, comma 3-bis.» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.»;
d) i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies sono abrogati.


{{Decreto Legislativo del 2016 numero 179 art. 50}}
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 64 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 82 DEL 2005

1. All'articolo 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni»;
b) i commi 1 e 2 sono abrogati;
c) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
«2-ter. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro l'accesso ai servizi in rete.»;
d) al comma 2-sexies, lettera c), le parole: «, compresi gli strumenti di cui al comma 1» sono soppresse;
e) dopo il comma 2-sexies sono aggiunti i seguenti:
«2-septies. Un atto giuridico può essere posto in essere da un soggetto identificato mediante SPID, nell'ambito di un sistema informatico avente i requisiti fissati nelle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, attraverso processi idonei a garantire, in maniera manifesta e inequivoca, l'acquisizione della sua volontà. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico.
2-octies. Le pubbliche amministrazioni consentono mediante SPID l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono identificazione informatica.
2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-octies può avvenire anche con la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi.».
2. Dopo l'articolo 64 è inserito il seguente:
«Art. 64-bis. (Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione). - 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, rendono fruibili i propri servizi in rete, in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71, tramite il punto unico di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».


{{Decreto Legislativo del 2016 numero 179 art. 51}}
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 65 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 82 DEL 2005

1. All'articolo 65 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), la parola: «accreditato» è sostituita dalla seguente: «qualificato»;
b) al comma 1, lettera b), le parole da «l'autore» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti;»;
c) al comma 1, la lettera c), è sostituita dalla seguente:
«c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;»;
d) al comma 1, lettera c-bis, le parole «dall'autore» sono sostituite dalle seguenti: «dall'istante o dal dichiarante»;
e) il comma 1-bis è abrogato;
f) al comma 1-ter le parole: «, lettere a), c) e c-bis),» sono soppresse;
g) al comma 2 le parole: «inviate o compilate sul sito secondo le modalità previste dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1».


{{Decreto Legislativo del 2016 numero 179 art. 52}}
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 66 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 82 DEL 2005

1. All'articolo 66 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, dopo le parole: «modalità elettroniche» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71,»;
b) il comma 8-bis è abrogato.


{{Decreto Legislativo del 2016 numero 179 art. 53}}
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 68 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 82 DEL 2005

1. All'articolo 68 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-ter, le parole: “dall'Agenzia per l'Italia digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresì parere circa il loro rispetto” sono sostituite dalle seguenti: “dall'AgID”;
b) i commi 2, 2-bis e 4 sono abrogati.


{{Decreto Legislativo del 2016 numero 179 art. 54}}
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 69 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 82 DEL 2005

1. L'articolo 69 del decreto legislativo n. 82 del 2005 è sostituito dal seguente:
«Art. 69 (Riuso delle soluzioni e standard aperti). - 1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l'obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali.
2. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche di progetto è previsto, ove possibile, che i programmi ed i servizi ICT appositamente sviluppati per conto e a spese dell'amministrazione siano conformi alle specifiche tecniche di SPC definite da AgID.».


{{Decreto Legislativo del 2016 numero 179 art. 55}}
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 70 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 82 DEL 2005

1. All'articolo 70 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. AgID definisce i requisiti minimi affinché i programmi informatici realizzati dalle pubbliche amministrazioni siano idonei al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni, anche con riferimento a singoli moduli. Sono altresì definite le modalità di inserimento nella banca dati dei programmi informatici riutilizzabili gestita da AgID.»;
b) il comma 2 è abrogato.


{{Decreto Legislativo del 2016 numero 179 art. 56}}
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 71 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 82 DEL 2005

1. All'articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, su proposta dell'AgID, di concerto con il Ministro della giustizia e con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, sono adottate le regole tecniche per l'attuazione del presente Codice.»;
b) il comma 2 è abrogato.


{{Decreto Legislativo del 2016 numero 179 art. 57}}
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 73 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 82 DEL 2005

1. All'articolo 73 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole da: «(SPC),» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «e cooperazione (SPC), quale insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l'interoperabilità tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, permette il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e tra queste e i sistemi dell'Unione europea ed è aperto all'adesione da parte dei gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il SPC garantisce la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascun soggetto aderente.»;
c) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) sviluppo architetturale e organizzativo atto a garantire la federabilità dei sistemi;»;
d) al comma 3, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
«b-bis) aggiornamento continuo del sistema e aderenza alle migliori pratiche internazionali;»;
e) il comma 3-bis è abrogato;
f) dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:
«3-ter. Il SPC è costituito da un insieme di elementi che comprendono:
a) infrastrutture, architetture e interfacce tecnologiche;
b) linee guida e regole per la cooperazione e l'interoperabilità;
c) catalogo di servizi e applicazioni.
3-quater. Ai sensi dell'articolo 71 sono dettate le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività e cooperazione, al fine di assicurarne: l'aggiornamento rispetto alla evoluzione della tecnologia; l'aderenza alle linee guida europee in materia di interoperabilità; l'adeguatezza rispetto alle esigenze delle pubbliche amministrazioni e dei suoi utenti; la più efficace e semplice adozione da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati, il rispetto di necessari livelli di sicurezza.».


{{Decreto Legislativo del 2016 numero 179 art. 58}}
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 75 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 82 DEL 2005

1. All'articolo 75 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, partecipano al SPC, salve le esclusioni collegate all'esercizio delle funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali.
2. Chiunque può partecipare al SPC nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 73, comma 3-quater.
3. AgID rende gratuitamente disponibili specifiche delle interfacce tecnologiche, le linee guida, le regole di cooperazione e ogni altra informazione necessaria a garantire l'interoperabilità del SPC con ogni soluzione informatica sviluppata autonomamente da privati o da altre amministrazioni che rispettano le regole definite ai sensi dell'articolo 73, comma 3-quater.»;
b) il comma 3-bis è abrogato.


{{Decreto Legislativo del 2016 numero 179 art. 59}}
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 76 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 82 DEL 2005

1. All'articolo 76, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005 le parole: «tra le pubbliche amministrazioni» sono soppresse.
2. Dopo l'articolo 76 del decreto legislativo n. 82 del 2005 è inserito il seguente:
«Art. 76-bis (Costi del SPC). - 1. I costi relativi alle infrastrutture nazionali per l'interoperabilità sono a carico dei fornitori, per i servizi da essi direttamente utilizzati e proporzionalmente agli importi dei relativi contratti di fornitura e una quota di tali costi è a carico delle pubbliche amministrazioni relativamente ai servizi da esse utilizzati. L'eventuale parte del contributo di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, che eccede la copertura dei costi diretti e indiretti, comprensivi di rimborsi per eventuali attività specificamente richieste dalla Consip ad AgID in relazione alle singole procedure, sostenuti dalla stessa Consip per le attività di centrale di committenza di cui all'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è destinata a parziale copertura della quota dei costi relativi alle infrastrutture nazionali gestite da AgID.».


{{Decreto Legislativo del 2016 numero 179 art. 60}}
INCENTIVI E SANZIONI. PORTALE DELLA PERFORMANCE

1. Con il decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono disciplinati gli incentivi relativi all'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 82 del 2005, il suo rilievo ai fini della valutazione dei risultati, nonché la rilevanza, ai fini della responsabilità dirigenziale, della violazione delle medesime disposizioni e del mancato o inadeguato utilizzo delle tecnologie ivi disciplinate.
2. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto l'Agid stabilisce le modalità per la realizzazione, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di una banca dati degli obiettivi e degli indicatori delle performance di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nell'ambito del Portale della performance, già Portale della trasparenza, di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. A far data dall'effettiva costituzione della suddetta banca dati, gli obblighi di pubblicazione e comunicazione tra amministrazioni sono assolti con la trasmissione al Portale della performance, secondo le modalità stabilite dall'AgID. Il decreto legislativo da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 124 del 2015 disciplina il rilievo della mancata trasmissione ai fini della responsabilità dirigenziale.


{{Decreto Legislativo del 2016 numero 179 art. 61}}
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

1. Con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono aggiornate e coordinate le regole tecniche previste dall'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le regole tecniche vigenti nelle materie del Codice dell'amministrazione digitale restano efficaci fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo. Fino all'adozione del suddetto decreto ministeriale, l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adeguare i propri sistemi di gestione informatica dei documenti, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014, è sospeso, salva la facoltà per le amministrazioni medesime di adeguarsi anteriormente. Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall'articolo 25 del presente decreto, restano efficaci le disposizioni dell'articolo 29, comma 3, dello stesso decreto nella formulazione previgente all'entrata in vigore del presente decreto.
2. Al decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «presente decreto», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «presente Codice»;
b) la parola: «DigitPA», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «AgID»;
c) la rubrica del Capo VIII è sostituita dalla seguente: «Sistema pubblico di connettività» e la ripartizione in sezioni dello stesso Capo è abrogata;
d) la parola «cittadino», ovunque ricorra, si intende come «persona fisica» e le espressioni «chiunque» e «cittadini e imprese», ovunque ricorrano, si intendono come «soggetti giuridici».
3. All'articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale sistema può essere utilizzato anche per svolgere funzioni di supporto al controllo delle identità e alla prevenzione del furto di identità in settori diversi da quelli precedentemente indicati, limitatamente al riscontro delle informazioni strettamente pertinenti.»;
b) al comma 5, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) i soggetti di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;».
4. All'articolo 28, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero siano dotati di identità digitale di livello massimo di sicurezza nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 64 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005».
5. All'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
«4-ter. La società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, realizza uno dei poli strategici per l'attuazione e la conduzione dei progetti e la gestione dei dati, delle applicazioni e delle infrastrutture delle amministrazioni centrali di interesse nazionale previsti dal piano triennale di cui al comma 4.».
6. All'articolo 4, comma 3-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «previsto dall'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dall'articolo 14-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»; le parole «dell'articolo 83» e le parole «all'articolo 86» sono soppresse.
7. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo non si applicano alle procedure e ai contratti i cui relativi bandi o avvisi di gara siano stati pubblicati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
8. All'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis) le parole «A decorrere dal termine indicato nel comma 2-ter, il» sono sostituite dalla seguente: «Il» e le parole da «secondo» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità e utilizzando i servizi resi disponibili dall'INPS»;
b) al comma 2-bis) le parole da «secondo» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità e utilizzando i servizi resi disponibili dall'INPS»;
c) i commi 2-ter) e 2-quater) sono abrogati.
9. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, rimane in vigore l'obbligo per la lavoratrice di consegnare all'INPS il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, nonché la dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 151 del 2001.


{{Decreto Legislativo del 2016 numero 179 art. 62}}
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3-bis dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall'articolo 4 del presente decreto, producono effetti a partire dalla completa attuazione dell'ANPR e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017. Il decreto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), è adottato entro la stessa data.
2. Alla completa attuazione dell'ANPR, il Ministero dell'interno inserisce d'ufficio nell'ANPR i domicili digitali dei professionisti presenti nel Registro Ini-PEC che non abbiano ancora provveduto a indicarne uno nella predetta Anagrafe, fermo restando il diritto del professionista di modificare, in ogni momento, tale indicazione.
3. L'AgID definisce i limiti e le modalità di applicazione dell'articolo 8-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, introdotto dall'articolo 9 del presente decreto entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. I certificati qualificati rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente decreto a norma della direttiva 1999/93/CE, sono considerati certificati qualificati di firma elettronica a norma del regolamento eIDAS e dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall'articolo 24 del presente decreto, fino alla loro scadenza.
5. Il prestatore di servizi che ha presentato la relazione di conformità, ai sensi dell'articolo 51 del regolamento eIDAS, è considerato prestatore di servizi fiduciari qualificato a norma del predetto regolamento e dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall'articolo 25 del presente decreto, fino al completamento della valutazione della relazione da parte dell'AgID.
6. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di cui sono fatte salve le rispettive competenze e nel rispetto degli Statuti e delle relative norme di attuazione, favoriscono il raccordo dell'azione di riordino istituzionale degli enti territoriali, di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, con le politiche digitali.
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si procede all'adeguamento dello statuto dell'AgID alle modifiche introdotte al decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal presente decreto.
8. Per il periodo di cui all'articolo 63, comma 1, le regole tecniche di cui all'articolo 71, nonché le regole tecniche e le linee guida dell'AgID sono adottate sentito il Commissario di cui allo stesso articolo 63, il quale può avvalersi dell'AgID per l'elaborazione delle regole tecniche dallo stesso adottate.


{{Decreto Legislativo del 2016 numero 179 art. 63}}
NOMINA COMMISSARIALE

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in sede di prima attuazione del presente decreto, può nominare, per un periodo non superiore a tre anni, con proprio decreto, un Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale. Il Commissario svolge funzioni di coordinamento operativo dei soggetti pubblici, anche in forma societaria operanti nel settore delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione e rilevanti per l'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda digitale italiana, limitatamente all'attuazione degli obiettivi di cui alla predetta Agenda digitale ed anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, individua uno o più progetti di rilevanza strategica e di interesse nazionale, dei quali può affidare l'attuazione, ai sensi del comma 1, al Commissario eventualmente nominato ai sensi del comma 1, autorizzandolo ad avvalersi anche dei soggetti di cui al comma 1.
3. Per la realizzazione delle azioni, iniziative ed opere essenziali, connesse e strumentali all'attuazione dell'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, il Commissario esercita poteri di impulso e di coordinamento nei confronti delle pubbliche amministrazioni cui competono tali adempimenti, ivi inclusa l'Agenzia per l'Italia digitale, nonché il potere sostitutivo secondo le modalità di cui al comma 4.
4. In caso di inadempienze gestionali o amministrative relative all'attuazione delle misure necessarie ai fini del comma 3, il Commissario invita l'amministrazione competente ad adottare, entro il termine di trenta giorni dalla data della diffida, i provvedimenti dovuti; decorso inutilmente tale termine, il Commissario, su autorizzazione resa con decreto del Presidente del Consiglio, previa comunicazione al Consiglio dei ministri, esercita il potere sostitutivo.
5. Il Commissario, nell'ambito delle proprie competenze e limitatamente all'attuazione dell'Agenda digitale italiana, può avvalersi della collaborazione di società a partecipazione pubblica operanti nel settore delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione, anche in relazione all'utilizzo delle relative risorse finalizzate allo scopo, e può, inoltre, adottare nei confronti degli stessi soggetti e nei confronti delle pubbliche amministrazioni, regole tecniche e linee guida, nonché richiedere dati, documenti e informazioni strumentali all'esercizio della propria attività e dei propri poteri.
6. Il Commissario rappresenta il Presidente del Consiglio nelle sedi istituzionali internazionali nelle quali si discute di innovazione tecnologica, agenda digitale europea e governance di Internet e partecipa, in ambito internazionale, agli incontri preparatori dei vertici istituzionali al fine di supportare il Presidente del Consiglio dei ministri nelle azioni strategiche in materia di innovazione tecnologica.
7. Con il decreto di cui al comma 1, sono altresì definite la struttura di supporto e le modalità operative, anche sul piano contabile, per la gestione dei progetti. Il Commissario opererà quale funzionario delegato in regime di contabilità ordinaria, ai sensi del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, a valere per l'anno 2016 sulle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
8. Il Commissario straordinario riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri sullo svolgimento della propria attività.
9. Per l'espletamento dell'incarico attribuito, al Commissario straordinario non è dovuto alcun compenso.


{{Decreto Legislativo del 2016 numero 179 art. 64}}
ABROGAZIONI

1. Al decreto legislativo n. 82 del 2005 sono abrogati i seguenti articoli:
a) 4;
b) 10;
c) 11;
d) 19;
e) 26;
f) 27;
g) 31;
h) 50-bis;
i) 55;
j) 57-bis;
k) 58;
l) 67;
m) 72;
n) 74;
o) 77;
p) 78;
q) 79;
r) 80;
s) 81;
t) 82;
u) 83;
z) 84;
aa) 85;
bb) 86;
cc) 87;
dd) 88;
ee) 89;
ff) 92.
2. Al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, gli articoli 1, 2, 3, comma 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 18 sono abrogati.
3. Al decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, i commi 2, 2-bis e 2-ter dell'articolo 47 sono abrogati.
4. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 20 è abrogato;
b) all'articolo 21, comma 4, le parole: «e dai membri del Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana» sono sostituite dalle seguenti: «e dai rappresentanti delle amministrazioni centrali la cui spesa corrente di previsione per ciascun ministero in materia di informatica e digitalizzazione, assegnata dalle tabelle allegate alla legge annuale di stabilità, non sia inferiore al trenta per cento della previsione annuale complessiva per le Amministrazioni centrali, affinché siano rappresentate sino alla concorrenza di almeno l'ottanta per cento della spesa corrente di previsione suindicata».
5. All'articolo 20 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20:
1) al comma 1:
1.1. le parole: «, sentito il comitato tecnico di cui al comma 2» sono soppresse;
1.2. le lettere a) e b) sono soppresse;
1.3. alla lettera c) le parole: «e procedurali nonché di strumenti finanziari innovativi per lo sviluppo delle comunità intelligenti» sono soppresse;
2) al comma 8, le parole: «delle iniziative del PNCI di cui al comma 1, lettera a)» sono sostituite da «degli obiettivi di cui al comma 1»;
3) al comma 9, le parole: «, sentito il Comitato di cui al comma 2,» sono soppresse;
4) i commi 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, e 19 sono abrogati.
6. All'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il comma 3-bis è abrogato.


{{Decreto Legislativo del 2016 numero 179 art. 65}}
CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


{{Decreto Legislativo del 2016 numero 179 art. 66}}
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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