Decreto Legislativo del 2015 numero 159 art. 1


SOSPENSIONE LEGALE DELLA RISCOSSIONE

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 538:
1) nel primo periodo, le parole: “entro novanta” sono sostituite dalle seguenti: “a pena di decadenza entro sessanta”;
2) la lettera f) è soppressa;
b) al comma 539:
1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “L'ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresì comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo.”;
2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “Fino a tale momento resta sospeso il termine di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.”;
c) dopo il comma 539 è inserito il seguente: “539-bis. La reiterazione della dichiarazione di cui al comma 538 non è ammessa e, in ogni caso, non comporta la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione.”;
d) al comma 540, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: “L'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito,”.
2. All'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “, fatto salvo il diritto del debitore di dimostrare, con apposita documentazione rilasciata ai sensi del comma 1-bis, l'avvenuto pagamento delle somme dovute ovvero lo sgravio totale riconosciuto dall'ente creditore” sono soppresse;
b) i commi 1-bis, secondo periodo, 1-ter e 1-quater sono abrogati.

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