Decreto Legislativo del 2015 numero 158 art. 17


CAPO III Altre disposizioni (SANZIONE APPLICABILE IN CASO DI CESSIONI, RISOLUZIONI E PROROGHE ANCHE TACITE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI AFFITTO DI BENI IMMOBILI)

1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Entro il termine di trenta giorni deve essere presentata all'ufficio presso cui è stato registrato il contratto di locazione la comunicazione relativa alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe anche tacite dello stesso.”.
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Chi non esegue, in tutto o in parte, il versamento relativo alle cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di cui al comma 1 è sanzionato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.”;
c) il comma 2 è soppresso.
2. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione dell'imposta cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione in misura fissa pari a euro 67, ridotta a euro 35 se presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.”.

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