Decreto Legislativo del 2015 numero 147 art. 15


CREDITO D'IMPOSTA PER I REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

1. All'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole da: «Per i redditi d'impresa prodotti» sino a: «Titolo II,» sono soppresse e dopo le parole «la detrazione» sono aggiunte le seguenti: «di cui al comma 1»;
b) al comma 6, le parole da: «Nel caso di reddito d'impresa prodotto» fino a: «medesimo reddito estero» sono sostituite dalle seguenti: «L'imposta estera pagata a titolo definitivo su redditi prodotti nello stesso Stato estero eccedente la quota di imposta italiana relativa ai medesimi redditi esteri».
2. L'articolo 165, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che sono ammesse in detrazione sia le imposte estere oggetto di una convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e lo Stato estero in cui il reddito che concorre alla formazione dell'imponibile è prodotto sia le altre imposte o gli altri tributi esteri sul reddito. Nel caso in cui sussistano obiettive condizioni di incertezza in merito alla natura di un tributo estero non oggetto delle anzidette convenzioni, il contribuente può inoltrare all'amministrazione finanziaria istanza d'interpello ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

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