Decreto Legislativo del 2014 numero 53 art. 3


MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209

1. Nel preambolo, dopo le parole: «Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di attuazione della direttiva 2002/87/CE del 16 dicembre 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni» sono inserite le seguenti: «Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, istitutivo dell'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, succeduto all'ISVAP in tutti i poteri, funzioni e competenze;».
2. All'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera aa), dopo la parola: «mista», le parole: «secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario» sono soppresse;
b) alla lettera aa), dopo la parola: «mista», sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis)»;
c) alla lettera bb), dopo la parola: «mista», sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis)»;
d) alla lettera bb), dopo la parola: «mista», le parole: «secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario» sono soppresse;
e) dopo la lettera bb), è aggiunta la seguente: «bb-bis) impresa di partecipazione finanziaria mista: un'impresa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;»;
f) alla lettera cc-quater), numero 3), dopo la parola: «investimento», le parole: «o un ente finanziario» sono soppresse;
g) alla lettera cc-quater), numero 3), le parole: «4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE» sono sostituite dalle seguenti: «4, n. 2), del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013»;
h) alla lettera cc-quater), numero 4), le parole: «ai sensi dell'articolo 2, punto 15, della direttiva 2002/87/CE» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis);»;
i) la lettera dd) è sostituita dalla seguente: «dd) ISVAP o IVASS: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo a cui è succeduto l'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135.».
3. All'articolo 57 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 2, le parole: «dell'articolo 2, punto 8), della direttiva 2002/87/CE» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.».
4. All'articolo 82 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) dall'impresa italiana di partecipazione finanziaria mista capogruppo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle società strumentali controllate, sempreché vi sia almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana controllata.»;
b) il comma 2 è abrogato.
5. All'articolo 83 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «ovvero l'impresa di partecipazione assicurativa» sono inserite le seguenti: «o l'impresa di partecipazione finanziaria mista»;
b) al comma 1, dopo le parole: «o da un'altra impresa di partecipazione assicurativa o riassicurativa» sono inserite le seguenti: «o da un'altra impresa di partecipazione finanziaria mista».
6. All'articolo 84 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso l'impresa di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo o presso l'impresa di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applicano le disposizioni in materia di requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione salvo quanto previsto dall'articolo 87-bis.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. All'impresa di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo o all'impresa di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applicano gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 190, commi 3, 4 e 5.»;
c) al comma 3, dopo le parole: «del presente titolo» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto dall'articolo 87-bis.».
7. Dopo l'articolo 87 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:
«Art. 87-bis (Disposizioni applicabili all'impresa di partecipazione finanziaria mista). - 1. L'IVASS può individuare le ipotesi in cui l'impresa di partecipazione finanziaria mista capogruppo è esentata dall'applicazione di una o più disposizioni adottate ai sensi del presente capo.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 83, comma 2, e 84, commi 1 e 3, si applicano all'impresa di partecipazione finanziaria mista, qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142. I provvedimenti di approvazione di cui all'articolo 196, decadenza di cui all'articolo 76 e autorizzazione di cui all'articolo 68 sono adottati dall'IVASS d'intesa con Banca d'Italia.
3. I provvedimenti previsti dal titolo XVI, Capo I, II, IV e VII, nei confronti dell'impresa di partecipazione finanziaria mista sono adottati o proposti dall'IVASS d'intesa con Banca d'Italia.».
8. All'articolo 95 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Al medesimo obbligo sono soggette anche le imprese di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite, qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.».
9. All'articolo 96 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'obbligo di redazione del bilancio consolidato sussiste anche nel caso in cui due o più imprese di assicurazione o riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica ovvero imprese di partecipazione assicurativa o imprese di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 95, commi 2 o 2-bis, tra le quali non esistano le relazioni di cui all'articolo 95, comma 3, operino secondo una direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola dei rispettivi statuti oppure quando i loro organi di amministrazione siano composti in maggioranza dalle medesime persone. La direzione unitaria tra le imprese può concretizzarsi anche in legami importanti e durevoli di riassicurazione.»;
b) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) un'impresa o un ente, costituito in Italia, diverso da un'impresa di assicurazione o riassicurazione ovvero da una impresa di partecipazione assicurativa o da un'impresa di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 95, commi 2 o 2-bis;».
10. All'articolo 99 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 1, secondo periodo, è sostituito dal seguente: «Nel caso quest'ultima sia un'impresa di partecipazione assicurativa o un'impresa di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 95, commi 2 o 2-bis, la data di riferimento coincide con la data di chiusura dell'esercizio delle imprese assicurative controllate.».
11. All'articolo 210 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 2, dopo le parole: «da una impresa di partecipazione assicurativa,», sono inserite le seguenti: «da un'impresa di partecipazione finanziaria mista o».
12. Dopo l'articolo 210 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:
«Art. 210-bis (Disposizioni applicabili all'impresa di partecipazione finanziaria mista). - 1. L'IVASS può individuare, con provvedimenti di carattere generale o specifici, i casi in cui una o più disposizioni adottate ai sensi del presente Titolo non si applicano qualora la controllante di cui all'articolo 210, comma 2, sia un'impresa di partecipazione finanziaria mista.».
13. All'articolo 218 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «Se un'impresa di partecipazione assicurativa», sono inserite le seguenti: «un'impresa di partecipazione finanziaria mista o»;
b) al comma 2, dopo le parole: «da una o più imprese di partecipazione assicurativa», sono inserite le seguenti: «, di partecipazione finanziaria mista»;
c) al comma 2, dopo le parole: «che sia un'impresa di partecipazione assicurativa» sono inserite le seguenti: «, un'impresa di partecipazione finanziaria mista»;
d) al comma 4, dopo le parole: «dall'impresa di partecipazione assicurativa,», sono inserite le seguenti: «dall'impresa di partecipazione finanziaria mista,».
14. All'articolo 219 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «imprese di partecipazione assicurativa intermedie,», sono inserite le seguenti: «delle imprese di partecipazione finanziaria mista intermedie,».
15. All'articolo 220 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 2, dopo le parole: «dalla stessa impresa di partecipazione assicurativa» sono inserite le seguenti: «o dalla stessa impresa di partecipazione finanziaria mista».
16. All'articolo 228 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1, dopo le parole: «o all'impresa di partecipazione assicurativa» sono inserite le seguenti: «o all'impresa di partecipazione finanziaria mista».

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