Decreto Legislativo del 2009 numero 151 art. 5


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231
1. All'articolo 11 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera n) è sostituita dalla seguente:
«n) le succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero»;
b) al comma 2, la lettera d) è soppressa;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del codice in materia di protezione dei dati personali, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 stabiliscono che le proprie succursali e filiazioni situate in Stati extracomunitari, applichino misure equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva in materia di adeguata verifica e conservazione. Qualora la legislazione dello Stato extracomunitario non consenta l'applicazione di misure equivalenti, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a darne notizia all'autorità di vigilanza di settore, in Italia e ad adottare misure supplementari per fare fronte in modo efficace al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.»;
d) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Le linee di condotta e le procedure stabilite ai sensi del comma 4 sono comunicate all'autorità di vigilanza di settore.».

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