Decreto Legislativo del 2008 numero 108 art. 9


RELAZIONE DEGLI ESPERTI

1. La relazione di cui all'articolo 2501-sexies del codice civile è redatta da uno o più esperti scelti fra i soggetti di cui all'articolo 2409-bis, primo comma, del codice civile. Se la società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera è ammessa alla negoziazione in mercati regolamentati, l'esperto è scelto fra le società di revisione iscritte nell'apposito albo.
2. Se la società risultante dalla fusione transfrontaliera è una società per azioni o in accomandita per azioni, o società di altro Stato membro di tipo equivalente, l'esperto o gli esperti di cui al comma 1 sono designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera.
3. La relazione di cui all'articolo 2501-sexies del codice civile può essere redatta per tutte le società partecipanti alla fusione transfrontaliera da uno o più esperti indipendenti designati, su richiesta congiunta di tali società, ovvero abilitati, da una autorità amministrativa o giudiziaria in conformità della legge applicabile ad una delle società partecipanti alla fusione transfrontaliera o alla società risultante dalla fusione medesima. L'autorità italiana competente alla designazione è il tribunale del luogo in cui ha sede la società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera o risultante dalla stessa. Si applica in tal caso il comma 2. La relazione unica contiene le eventuali ulteriori informazioni richieste dalla legge applicabile alle società partecipanti alla fusione transfrontaliera.
[4. I soci possono rinunciare all'unanimità alla relazione di cui all'articolo 2501-sexies del codice civile a condizione che vi rinuncino tutti i soci delle altre società partecipanti alla fusione transfrontaliera.]
(Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 123)

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